Migrazione

Si parla di migrazione quando una persona si muove da un luogo ad un altro con l’intenzione di stabilirsi permanentemente. Ci si riferisce a migrazione per lo più quando sono coinvolti due Paesi differenti, ovvero quando una persona si trasferisce da un Paese ad un altro. Questa persona viene definita migrante. Qui ti spieghiamo l’essenziale sulla migrazione in Svizzera!

Panoramica

  • Che cosa significa “migrazione”?
  • Migrazione in Svizzera
  • Asilo

Che cosa significa “migrazione”?

Secondo il World Migration Report, nel 2024 ci sono stati 281 milioni di migranti. Ciò corrisponde al 3,6 percento della popolazione mondiale. I migranti sono persone che non vivono più nel Paese in cui sono nati. Nel 2000, i migranti erano 150 milioni.

Quando si parla di migrazione si possono distinguere due concetti:

Immigrazione

Le persone immigrate sono quelle che si sono stabilite nel Paese. Ad esempio, qualcuno che dalla Germania viene in Svizzera.

Emigrazione

Le persone emigrate sono quelle che hanno lasciato il Paese. Ad esempio, una persona svizzera che va in Germania.

Migrazione in Svizzera

A seconda della provenienza e della destinazione di una persona, esistono diverse disposizioni di legge in materia di immigrazione ed emigrazione. Per le cittadine e i cittadini dell’Unione Europea (UE) e degli Stati AELS, le condizioni per l’immigrazione all’interno dell’Europa sono agevolate. Fanno parte dell’AELS la Svizzera, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Per le cittadine e i cittadini di tutti gli altri Paesi, le condizioni per l’immigrazione sono più severe.

Mappa degli stati europei UE, AELS e degli Stati terzi

Rosa: Stati AELS ; Fucsia: l'UE

Persone provenienti dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS 

La libera circolazione delle persone è regolata dal cosiddetto accordo sulla libera circolazione. L'accordo sulla libera circolazione fa parte degli accordi bilaterali I, un trattato che la Svizzera ha siglato con l'UE. La Svizzera ha siglato con l'Unione Europea (UE) un accordo sulla libera circolazione delle persone. Questo accordo si applica a tutte le cittadine e a tutti i cittadini dei Paesi dell'UE e dell'AELS (AELS: Associazione europea di libero scambio; membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). L'Accordo sulla libera circolazione delle persone permette ad ogni cittadino dell'UE e dell'AELS di scegliere, sotto determinate condizioni, il proprio domicilio e luogo di lavoro in qualsiasi Paese all’interno dello spazio EU/AELS. Per potersi trasferire in Svizzera, ad esempio, un cittadino dell'UE e dell'AELS deve avere un contratto di lavoro in Svizzera, avere un’attività indipendente oppure dimostrare di avere risorse finanziarie sufficienti per vivere in Svizzera.

Anche la famiglia del migrante può trasferirsi in Svizzera. Il cosiddetto ricongiungimento familiare consente il trasferimento anche per il coniuge, i figli e in determinate circostanze anche per i genitori. Lo stesso vale per un cittadino o una cittadina della Svizzera negli altri Paesi aderenti all'UE o all'AELS.

Persone provenienti da altri Paesi (Stati terzi)

In Svizzera, con il termine «Stati terzi» ci si riferisce a quei Paesi che non fanno parte dell'UE o dell'AELS. Le regole in materia d'immigrazione per le persone provenienti da Stati terzi sono diverse da quelle per le persone provenienti da Paesi UE/AELS. Le condizioni per poter vivere e lavorare in Svizzera sono più severe per le persone provenienti da Stati terzi. Solamente lavoratrici qualificate e lavoratori qualificati provenienti da Stati terzi possono lavorare in Svizzera, ovvero solo chi possiede una buona formazione o una lunga esperienza professionale.

Inoltre, le persone provenienti da Stati terzi possono essere assunte solo se per la suddetta posizione non sono state trovate altre persone che già vivono in Svizzera o che provengono da un Paese EU/AELS. In più, ogni anno sono fissati dei tetti massimi (contingenti). Ciò significa, che nel corso di un anno solo un numero prestabilito di persone provenienti da Stati terzi può trasferirsi in Svizzera.

Persone richiedenti l’asilo

Le persone rifugiate che cercano protezione in un altro Paese vengono chiamate richiedenti l’asilo. In Svizzera, le persone rifugiate devono presentare una domanda d’asilo al loro arrivo. La domanda d’asilo viene poi esaminata dalla Svizzera. Per ottenere l’asilo, una persona deve avere motivi credibili e soddisfare determinati requisiti previsti dalla legge sull’asilo.  Maggiori informazioni sul sistema di asilo in Svizzera sono disponibili più in basso.

Titoli di soggiorno

Una persona che desidera soggiornare in Svizzera ha bisogno di un determinato permesso a seconda del motivo e della durata del soggiorno. Tali permessi sono denominati anche titoli di soggiorno. Esistono i seguenti permessi:

Permesso L – Permesso per dimoranti temporanei:  

Persone straniere che soggiornano in Svizzera solo per un breve periodo, ovvero tra i tre mesi e un anno, ottengono il permesso L.

Permesso B – Permesso di dimora

Persone con cittadinanza UE/AELS che possono dimostrare di avere un impiego a tempo indeterminato in Svizzera ottengono il permesso B per cinque anni. Persone con cittadinanza di paesi terzi nelle stesse condizioni ottengono il permesso B per un anno.

Permesso C – Permesso di domicilio

Persone con cittadinanza straniera che hanno vissuto in Svizzera per un determinato numero di anni ottengono il permesso C. Persone provenienti da Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Svezia, Spagna e EFTA devono aver vissuto in Svizzera per almeno cinque anni, mentre persone provenienti da tutti gli altri Stati devono aver vissuto in Svizzera almeno dieci anni per poter richiedere il permesso C. Chi possiede un permesso di domicilio può rimanere in Svizzera a tempo indeterminato.

Permesso Ci – Permesso di dimora con attività lucrativa

Questo permesso viene rilasciato ai familiari di funzionari, collaboratrici e collaboratori di organizzazioni o rappresentanze straniere. Il permesso viene rilasciato ai coniugi e ai figli fino al 25° anno di età. Esso consente ai familiari di soggiornare in Svizzera finché i funzionari, collaboratrici o collaboratori lavorano in Svizzera.

Permesso G – Permesso per frontalieri

Se una persona risiede in un Paese confinante e ha un contratto di lavoro in Svizzera a tempo indeterminato o di durata superiore a un anno, riceve il permesso G. Queste persone devono tornare ogni settimana nel proprio Paese di residenza. Il permesso è valido per cinque anni.

Permesso F – Permesso per persone ammesse provvisoriamente

I richiedenti l’asilo la cui domanda non è stata accolta, ma che non possono tornare nel proprio Paese d’origine, ricevono il permesso F.

Permesso N – Permesso per richiedenti l’asilo

Le persone che sono in procedura d’asilo ricevono il permesso N.

Permesso S – Permesso per persone bisognose di protezione

Le persone straniere che sono state accolte temporaneamente in Svizzera ricevono il permesso S.

Passaporto svizzero / naturalizzazione

Chi ha vissuto in Svizzera per almeno 10 anni e possiede un permesso di domicilio (permesso C) può presentare domanda di naturalizzazione.

La naturalizzazione in Svizzera prevede tre livelli: chi desidera naturalizzarsi deve richiedere la cittadinanza federale, cantonale e comunale. Ci sono diversi requisiti, come ad esempio i test linguistici o di naturalizzazione.

Esistono diverse procedure di naturalizzazione:

  1. La naturalizzazione ordinaria. Si tratta della naturalizzazione normale.
  2. La naturalizzazione agevolata. Questa si applica, ad esempio, ai coniugi stranieri di persone con cittadinanza svizzera o alle persone di età inferiore ai 25 anni provenienti da una famiglia straniera che vive in Svizzera da tre generazioni.
  3. La reintegrazione nella cittadinanza svizzera per le persone che hanno già avuto la cittadinanza svizzera.

Asilo

Un richiedente l’asilo è una persona che arriva in Svizzera da un altro Paese per cercare protezione qui. Presenta perciò una domanda d’asilo. Nel corso della procedura d’asilo si verifica se questa persona può ottenere l’asilo in Svizzera. Tutte le competenze, le norme e le procedure relative all’asilo sono chiamate «materia d’asilo».

Quando viene concesso l’asilo?

Le persone possono ottenere asilo solo se sono vittime di persecuzioni mirate. L’asilo è concesso alle persone che nel proprio Paese d’origine rischiano direttamente e in prima di persona di venire ferite fisicamente o psicologicamente per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un certo gruppo sociale.

La Svizzera verifica se una persona ha diritto all’asilo e può essere riconosciuta come rifugiata. Secondo la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • La persona in questione ha lasciato il proprio Paese d’origine.
  • La persona in questione teme di venire perseguitata nel proprio Paese d’origine. Questo comporta una minaccia al diritto alla vita e al diritto alla libertà. Questo timore dev’essere fondato e oggettivamente verificabile.
  • La persona in questione è perseguitata nel proprio Paese d’origine a causa delle sue caratteristiche personali, ad esempio la razza, il sesso, la religione o la nazionalità.
  • La persecuzione nel Paese d’origine è individuale e mirata.
  • La persona in questione non può risiedere in nessun altro luogo all’interno del proprio Paese d’origine.
  • La persona interessata non ha commesso crimini di guerra.

Nel 2023 la Svizzera ha concesso l’asilo a 5’991 persone.

Cosa succede dopo la richiesta d’asilo?

Se la richiesta d’asilo viene accolta, il richiedente l’asilo riceve un permesso di dimora. In questo modo viene riconosciuto come rifugiato ed è autorizzato a rimanere in Svizzera. Le persone rifugiate il cui motivo di fuga viene riconosciuto ricevono il permesso B e potranno più tardi richiedere il permesso C. Sono accolte in modo permanente e non possono essere rimandate indietro.

Lo status S è riservato alle «persone bisognose di protezione» che vengono accolte solo in modo temporaneo. La guerra in Ucraina è il primo evento storico in cui è stato applicato questo status. È stato istituito nel 1998 durante/dopo le guerre balcaniche.

Se la domanda d’asilo viene respinta, in linea di principio il o la richiedente l’asilo deve lasciare la Svizzera. Tuttavia, se il ritorno nel Paese d’origine non è possibile (ad esempio a causa di una guerra), il richiedente l’asilo è autorizzato a rimanere temporaneamente in Svizzera. Le persone che si trovano in questa situazione sono chiamate straniere/i ammesse/i provvisoriamente. Non appena il rientro nel loro Paese d’origine è nuovamente possibile, queste persone dovranno lasciare la Svizzera (vedi permesso F).

Nel 2023, 40’141 persone che hanno chiesto l’asilo in Svizzera hanno lasciato o hanno dovuto lasciare la Svizzera. 

Come è regolamentato l'asilo in Europa?

In Europa, le questioni in materia d’asilo sono regolamentate principalmente nel trattato di Dublino. Anche la Svizzera ha sottoscritto il trattato di Dublino 

Il trattato di dublino è un accordo tra i Paesi membri dell’Unione Europea, la Svizzera, la Norvegia e il Liechtenstein. Il trattato regola la collaborazione di questi Paesi in materia di diritto d’asilo.

Il trattato di Dublino prevede che il Paese responsabile della procedura d’asilo sia il primo Paese dove il richiedente ha fatto domanda d’asilo. Non è possibile depositare una domanda d’asilo in un secondo Paese membro del trattato.

Ad esempio, se una persona chiede asilo in Svizzera, la Svizzera verificherà nella banca dati comune se la stessa persona ha già fatto domanda d’asilo in un altro Paese che ha firmato il trattato. Se non ha fatto altre domande, allora la Svizzera è responsabile della sua procedura d’asilo. Se la persona ha chiesto asilo in un altro Paese membro del trattato, quel Paese è responsabile della procedura d’asilo.