Sessione Primaverile 2022

CONTENUTO

Dal 28 febbraio al 18 marzo 2022 si svolge la sessione primaverile del Parlamento. Qui trovi un breve riassunto dei temi che sono stati discussi in Parlamento.

«Sessione» – ma cosa significa? Il termine viene dal latino «sedere» e indica appunto una «seduta», cioè una riunione. Nella politica svizzera con sessione si intende il periodo in cui il Parlamento svizzero si incontra a Palazzo federale a Berna per consultazioni e votazioni. Il Parlamento, composto dal Consiglio nazionale (200 membri) e dal Consiglio degli Stati (46 membri) si riunisce complessivamente quattro volte all’anno per sessioni di tre settimane.

Ti stai chiedendo cosa faccia esattamente il Parlamento durante una sessione? Eccoti una panoramica dei temi e dei processi del Parlamento.

Ti presentiamo in maniera più approfondita i seguenti tre temi:

  • Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni
  • Atti sessuali con fanciulli. Inasprimento della pena prevista dall'articolo 187 CP
  • Permettere alle persone ben integrate di portare a termine il tirocinio in caso di decisione d'asilo negativa

Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni 

Di cosa si tratta?

In Svizzera le cittadine e i cittadini a partire dal 18° anno d'età possono partecipare alle elezioni e alle votazioni popolari, ma possono anche essere elette ed eletti per cariche politiche. Affinché anche i giovani abbiano modo di prendere parte attivamente alla politica è stata presentata un’iniziativa parlamentare. Questa richiede che l'articolo della Costituzione federale (art. 136, cpv. 3) venga ora modificato affinché anche i giovani a partire dai 16 anni possano partecipare alle votazioni popolari e alle elezioni (diritto di voto e di elezione attivo). Non possono però ancora essere elette o eletti finché non hanno compiuto i 18 anni (diritto di elezione passivo).

Situazione attuale

L’iniziativa parlamentare è stata presentata nel marzo del 2019. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale l’ha esaminata e quindi rifiutata. Nella sessione autunnale del 2020 il Consiglio nazionale ha deciso di continuare a discutere dell’iniziativa. A febbraio 2021 anche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha accettato di discutere l’iniziativa. Ad aprile 2021 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha commissionato un rapporto per elaborare l’iniziativa. Questo significa che la Commissione delle istituzioni politiche deve elaborare un progetto per il Consiglio nazionale. A novembre 2021 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha deciso tuttavia di non voler sostenere l’iniziativa e di non voler elaborare alcun nuovo progetto. Mercoledì 16 marzo 2022, il Consiglio nazionale ha detto sì alla diminuzione dell'età minima per il diritto di votare e di essere elettia 16 anni. Dato che si votava sulla bocciatura dell'iniziativa, i sostenitori hanno votato no. In totale, 99 consigliere e consiglieri nazionali hanno votato no, 90 consigliere e consiglieri nazionali hanno votato sì e tre si sono astenuti. Il prossimo passo è quello di elaborare una proposta concreta per la modifica della Costituzione. Questo compito spetterà alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale.

Opinioni favorevoli

  • I cambiamenti demografici, ad esempio l’età media elevata di chi vota, distorcono le decisioni politiche. Per questo i giovani dovrebbero avere anche loro la possibilità di decidere.
  • Molti giovani di 16 e 17 anni sono interessati alla politica svizzera e negli ultimi anni il loro impegno politico è aumentato molto. Dovrebbero dunque avere la possibilità di partecipare alle votazioni e alle elezioni attivamente.
  • Il diritto di voto e di elezione attivo a partire dai 16 anni è sinonimo di una democrazia moderna.

Opinioni contrarie

  • È una contraddizione che una persona possa già partecipare a votazioni ed elezioni senza essere maggiorenne dal punto di vista civile e penale. In questo modo i diritti politici e quelli sociali dei giovani non coincidono più.
  • Non ha senso dividere il diritto di elezione attivo da quello passivo. Così facendo si forma un gruppo di aventi diritto al voto di seconda classe.
  • Molti cantoni hanno respinto proposte simili. Questo dimostra che lo sforzo per questa legge non è giustificato.

Situazione di partenza

Alcuni cantoni discutono già da tempo dell’abbassamento dell’età di voto e di elezione. Nel Canton Glarona i giovani possono partecipare alle votazioni popolari e alle elezioni a partire dai 16 anni. In altri cantoni la proposta ha incontrato poca approvazione. Ad esempio, nel 2008 la mozione «Abbassamento dell’età di voto attiva a 16 anni» è stata respinta dal Consiglio di Stato del Canton Turgovia. Anche nel cantone Basilea Campagna l’abbassamento dell’età di voto a 16 anni è stato respinto. A marzo 2018 l’iniziativa è stata respinta con l’84,5 per cento di voti contrari alle urne.

In Austria, nostra vicina, i giovani possono votare dai 16 anni dal 2007. Allo stesso modo diversi stati federati tedeschi hanno introdotto il diritto di elezione attivo a partire dai 16 anni per le elezioni comunali e a livello di stato federato, che corrisponde al livello cantonale in Svizzera.

Atti sessuali con fanciulli.  Inasprimento della pena prevista dall'articolo 187 CP

Di cosa si tratta?

In Svizzera le pene per chi commette atti vietati sono regolate nel Codice penale. Al suo interno è ad esempio indicato come viene punito chi compie atti sessuali con minori di 16 anni inducendoli a un atto sessuale o coinvolgendoli in un atto sessuale (art. 187 numero 1). Secondo l'articolo, questi atti vengono puniti con una reclusione fino a cinque anni o con una somma in denaro. Se tuttavia la differenza d’età tra le persone coinvolte non è superiore ai tre anni l’atto non è punibile.

Nel 2003 al Consiglio nazionale è stata presentata un’iniziativa parlamentare. Questa richiede una pena superiore per coloro che compiono atti sessuali con minori di 16 anni inducendoli a un atto sessuale o coinvolgendoli in un atto sessuale. Concretamente, in questi casi per l’autore o autrice del reato viene richiesta una pena detentiva fino a dieci anni.

Situazione attuale

L’iniziativa parlamentare è stata presentata già nel novembre del 2003. All’epoca la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale l’ha verificata e ha richiesto che venisse rifiutata. Il motivo del rifiuto era che in caso di reato grave possono essere applicati altri articoli di legge e possono così essere imposte pene detentive più lunghe. Nella sessione autunnale del 2004 l’iniziativa parlamentare è stata tuttavia approvata dal Consiglio nazionale. Da allora il termine per l’elaborazione del progetto è sempre stato posticipato. Questo è accaduto ad esempio quando la Commissione non ha potuto occuparsi del progetto per questioni di tempo. Il Consiglio nazionale ha deciso il 18 marzo 2022 di trattare l'iniziativa parlamentare in una sessione successiva.

Opinioni favorevoli

  • La situazione giuridica attuale si è creata perché si sono volute depenalizzare le relazioni sessuali tra i giovani. L’obiettivo di questa modifica è punire in modo adeguato chi commette pedofilia.
  • Una delle cause per cui i casi aumentano costantemente sono i nuovi mezzi di comunicazione elettronica. Il codice penale deve essere adattato a questa circostanza.
  • Gli atti sessuali da parte di adulti nei confronti dei fanciulli sono la peggior forma di abuso su minore. Sono necessari mezzi migliori per impedire questi abusi.

Opinioni contrarie

La Commissione degli affari giuridici non vuole implementare la richiesta dell’iniziativa nel quadro di un nuovo progetto, ma vuole trattarla in un contesto più ampio. È necessario elaborare un adattamento delle norme penali includendo l’oggetto in questione. La Commissione esaminerà l’attuazione dell’iniziativa parlamentare nell’ambito di un progetto più ampio.

Situazione di partenza

Nel 2020 in tutta la Svizzera sono stati denunciati 1’257 casi di atti sessuali con minori. Tuttavia si può suppore che i fanciulli coinvolti siano molti di più, dato che non tutte le aggressioni vengono denunciate. La cifra è aumentata dell’otto per cento rispetto all’anno precedente.

Pena detentiva

Con una pena detentiva, chi ha commesso un reato viene privato interamente o in parte della libertà personale e viene ad esempio mandato in prigione. La durata minima della pena detentiva è di base di tre giorni. Può tuttavia essere più breve se vi sono anche una pena pecuniaria o una multa da pagare. La pena massima è pari a 20 anni. Una «pena detentiva a vita» non significa che l’autore o l’autrice del reato resteranno in carcere a vita. In Svizzera una pena «a vita» è pari a un periodo di 15 anni. Trascorso questo periodo, il Codice penale prevede la liberazione sotto forma di pene attenuate. I criminali ritenuti particolarmente pericolosi possono essere detenuti per un periodo indefinito, ossia fino a quando non rappresentano più una minaccia per la sicurezza pubblica.

Permettere alle persone ben integrate di portare a termine il tirocinio in caso di decisione d'asilo negativa 

Di cosa si tratta?

In Svizzera le persone in procedura d’asilo possono svolgere un pretirocinio o un tirocinio. Se le persone richiedenti asilo ricevono una risposta negativa alla loro richiesta d’asilo, nella maggior parte dei casi devono interrompere il proprio pretirocinio o tirocinio prima di poterlo portare a termine. È stata presentata una mozione per adeguare le basi legali. In questo modo le persone che hanno ricevuto una risposta negativa alla richiesta d’asilo potrebbero comunque concludere il loro tirocinio.

Situazione attuale

La mozione è stata presentata il 27 settembre 2019. Nel novembre del 2019 il Consiglio federale si è espresso sulla mozione e ha consigliato al Parlamento di respingerla. Nella sessione autunnale del 2021 il Consiglio nazionale ha trattato la mozione e l’ha approvata. Il 7 marzo 2022, il Consiglio degli Stati ha deciso di respingere la mozione, il che significa che la questione è ormai chiusa.

Opinioni favorevoli

  • Se le persone a cui è stata respinta la richiesta di asilo devono interrompere il tirocinio ma non possono tornare nel loro paese, dipendono spesso da aiuti statali. Per questo ha senso che possano concludere il loro tirocinio e provvedere a sé stessi.
  • I cantoni possono fare eccezioni anche oggi, ma non lo fanno. Un motivo sono le regole severe da rispettare per fare eccezioni. È dunque necessario adeguare queste regole.
  • Con la regolamentazione attuale vengono puniti soprattutto coloro che si danno da fare per integrarsi.

Opinioni contrarie

  • La Svizzera deve mantenere la sua credibilità. Per questo i richiedenti asilo che ricevono una risposta negativa devono tornare nel loro Paese anche se hanno iniziato un tirocinio.
  • In determinate circostanze, per le persone che ricevono una risposta negativa è già possibile fare eccezioni. Gli adeguamenti richiesti dalla mozione vanno troppo lontano e fanno dell’eccezione una regola.
  • La procedura accelerata per l’asilo è stata introdotta anche per evitare che le persone debbano interrompere il proprio tirocinio. Non c’è bisogno di altre misure.

Situazione di partenza

Nel 2021 in Svizzera sono state presentate 14’928 richieste d’asilo. La maggior parte delle persone che ha richiesto asilo proviene dall’Afghanistan, dalla Turchia e dall’Eritrea. Al 31 dicembre 2021 in Svizzera si trovavano 1’638 richiedenti asilo tra i 15 e i 24 anni. Tra tutti i richiedenti asilo che al 31 dicembre 2021 non avevano ancora ricevuto una risposta lavoravano 342 persone.

Dal 1° marzo 2019 in Svizzera per i richiedenti asilo viene applicata una procedura accelerata. Attraverso la procedura accelerata i richiedenti d’asilo vengono generalmente a sapere entro 50 giorni se la loro domanda è stata accettata o rifiutata.

Dopo tre mesi i richiedenti asilo possono lavorare in Svizzera purché un datore di lavoro presenti una richiesta. Possono svolgere una formazione o un tirocinio se c’è un’elevata probabilità che restino in Svizzera. Quest’autorizzazione viene concessa dai cantoni.

ARTICOLI INTERESSANTI