Imposta immobiliare 28. settembre 2025

Obiettivo: Abolire la tassazione sul valore locativo a livello federale, cantonale e comunale. Come compensazione, consentire ai Cantoni di tassare le proprietà secondarie a uso propio (ad es. abitazioni di vacanza).

Situazione attuale

Chi possiede un immobile (ad es. casa, appartamento) e ci vive dentro, paga un’imposta sul valore locativo. Il valore locativo è parte del guadagno derivante da un’eventuale locazione dell’immobile. L’imposta sul valore locativo si applica alle abitazioni primarie e secondarie in uso da chi le possiede. Viene riscossa da Confederazione, Cantoni e Comuni. Tuttavia, esistono spese che possono venire dedotte dalle imposte, come ad es. vari interessi. Può succedere che le deduzioni fiscali siano più alte delle imposte che si pagano sul valore locativo.  

Le imposte immobiliari sono da modificare. Perciò c’è una nuova legge federale. La legge federale è vincolata ad una modifica della Costituzione, che è soggetta a referendum obbligatorio. Per questo motivo siamo ora chiamate e chiamati a votare. 

Che cosa cambierebbe?

Se l’oggetto viene accettato, entrano in vigore sia la legge federale che la modifica della Costituzione. 

Con la legge federale, il valore locativo non viene più tassato. La deduzione fiscale per gli interessi viene limitata. Inoltre, le persone possono dedurre gli interessi dalle imposte solamente per l’acquisto della prima casa e per un periodo di dieci anni. 

La modifica alla Costituzione permette ai Cantoni di introdurre una nuova imposta speciale sulle proprietà secondarie. Quest’imposta si applica sulle proprietà secondarie in uso soprattutto da chi le possiede, ad es. abitazioni di vacanza. I Cantoni decidono sé stessi se e come riscuotere questa imposta. I Cantoni possono anche autorizzare i Comuni a introdurre quest’imposta. 

Argomenti dei favorevoli

  • Le deduzioni limitate e l’entrata derivante dall’imposta speciale possono compensare le perdite dovute all’annullamento dell’imposta sul valore locativo.  
  • Se si possono dedurre meno interessi dalle imposte, si riduce l’incentivo ad indebitarsi a lungo termine. 
  • Le persone senza debiti profitano dalla riforma. Questo tocca sopratutto  chi è in pensione. 

Argomenti dei contrari

  • L’oggetto può portare ad una riduzione delle entrate statali. 
  • Si deve mantenere il valore locativo, altrimenti la modifica agevola solo chi possiede immobili. Questi rappresentano solo circa un terzo della popolazione svizzera. 
  • Non è chiaro se l’entrata dall’imposta speciale compensi le perdite dovute all’annullamento dell’imposta sul valore locativo.

Quali cambiamenti comportano la modifica della Costituzione e la nuova legge federale?

Imposizione del valore locativo

Chi possiede un immobile residenziale (ad es. una casa o un appartamento) deve pagare le imposte sul valore locativo, se vi abita personalmente.

Il valore locativo corrisponde a una parte dei ricavi che si otterrebbero affittando l’immobile.

Poiché ci abita personalmente, il proprietario non percepisce alcun canone di locazione per il proprio immobile. Tuttavia, non deve nemmeno pagare alcun canone di locazione. Così, può risparmiare denaro. Pertanto, il valore locativo viene aggiunto al reddito e tassato. 

Se l’oggetto entra in vigore, l’imposizione del valore locativo verrà abolita.

Deduzione delle spese per la manutenzione degli immobili

Attualmente, è possibile dedurre le spese di manutenzione degli immobili. La manutenzione degli immobili si riferisce alle misure per il mantenimento del buono stato dell’edificio. Tra queste misure rientrano ad es. la tinteggiatura della facciata o la ristrutturazione del bagno. 

Se l’oggetto entra in vigore, questa deduzione fiscale per i proprietari di immobili verrà abolita. Invece, le persone che affittano o danno in locazione i propri immobili potranno continuare a dedurre tali costi dalle imposte.

Deduzioni di interessi su debiti generali

Chi prende in prestito denaro, di solito non restituisce solo l’importo preso in prestito (credito), ma anche gli interessi (interessi passivi). L’ammontare degli interessi è espresso in percentuale rispetto alla cifra originaria e varia a seconda dello scopo del credito. Di norma, gli interessi devono essere pagati a intervalli regolari. Si concede un credito per l’acquisto di un immobile, ad esempio. In questo caso, si parla di ipoteca (tasso ipotecario).

Attualmente, chiunque può beneficiare di una deduzione fiscale per gli interessi su debiti generali, in particolare per gli interessi ipotecari. Se l’oggetto viene approvato, la deduzione fiscale per gli interessi su debiti generali sarà valida solo per chi affitta o dà in locazione il proprio immobile oppure per chi acquista per la prima volta un immobile in Svizzera per viverci. Ad ogni modo, per queste persone esistono delle condizioni particolari: chi acquista per la prima volta una casa in Svizzera per viverci può dedurre dalle imposte una parte degli interessi su debiti nel corso di dieci anni. Per il primo anno dopo l’acquisto, l’importo massimo è di 10’000 franchi per le coppie sposate e di 5000 franchi per tutte le altre persone contribuenti. Successivamente, la deduzione fiscale diminuisce ogni anno del dieci per cento rispetto alla cifra originaria.

Deduzione per lavori di cura di monumenti storici

Chi possiede una casa sotto protezione dei monumenti storici è tenuto a mantenerla in buono stato. Se la manutenzione è richiesta dalle autorità o concordata con loro, i costi sostenuti possono essere dedotti dalle imposte a livello federale. I cantoni decidono autonomamente se i costi possono essere dedotti anche dalle imposte cantonali.

Questa deduzione fiscale rimane invariata.

Deduzione per provvedimenti di risparmio energetico e protezione dell'ambiente

Attualmente esiste una deduzione fiscale per le misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente. Tra queste rientra, ad esempio, l’installazione di un impianto solare sul tetto. La deduzione fiscale si applica a livello federale. I cantoni decidono autonomamente se applicarla anche alle imposte cantonali.

Se l’oggetto entra in vigore, la deduzione fiscale per misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente sarà abolita a livello federale. Fino al 2050, i cantoni potranno continuare a decidere autonomamente se dedurre le spese anche dalle imposte cantonali. A partire dal 2050, la deduzione fiscale non esisterà più nemmeno a livello cantonale.

Deduzioni per spese di demolizione per costruzione di un immobile di sostituzione

I costi di demolizione sono le spese sostenute per la demolizione (smantellamento) di un edificio. Queste spese possono essere dedotte dalle imposte se rispettano due condizioni:

  1. L’edificio demolito era del tutto o in parte un edificio residenziale.
  2. Il nuovo edificio si trova sullo stesso terreno dell’edificio demolito ed è anch’esso del tutto o in parte un edificio residenziale.

La deduzione fiscale si applica a livello federale. I cantoni possono decidere se applicarla anche alle imposte cantonali.

Se l’oggetto entra in vigore, questa deduzione fiscale verrà abolita a livello federale. I cantoni potranno continuare a decidere autonomamente se dedurre le spese anche dalle imposte cantonali.

Trasferimento di deduzioni fiscali

A livello federale e in alcuni cantoni, determinate deduzioni fiscali possono essere trasferite da un anno fiscale a quello successivo. Se l’oggetto entra in vigore, le deduzioni fiscali a livello federale non potranno più essere trasferite all’anno successivo. I cantoni potranno continuare a decidere autonomamente se applicare questa regola anche alle imposte cantonali.

Imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie

La Costituzione federale (articolo 127) stabilisce che le imposte devono di norma venire riscosse secondo i principi «della generalità e dell’uniformità». Inoltre, le imposte devono tenere conto della capacità contributiva della persona o dell’impresa soggetta a imposta.

Se l’oggetto entra in vigore, la Costituzione federale verrà integrata in questo punto. I cantoni potranno divergere da questi principi in materia di tassazione delle abitazioni secondarie ad uso proprio, a condizione che questi non siano già tassati a livello federale e cantonale. Perciò, i cantoni potranno decidere se desiderano riscuotere un’imposta speciale sulle abitazioni secondarie ad uso proprio.